Il permesso di soggiorno scaduto comporta, come stabilito dall’articolo 13 dello stesso Decreto Legislativo 286/98, un provvedimento di espulsione del soggetto extracomunitario che si trovi in Italia in maniera irregolare.
La domanda di rinnovo del permesso di soggiorno scaduto può essere presentata anche dopo la data di scadenza indicata nel permesso di soggiorno, ma comunque non oltre 60 giorni dalla scadenza. L’articolo 13 comma 2 lett. b del Testo unico immigrazione stabilisce infatti che la espulsione dello straniero è disposta, tra i vari motivo, quando il permesso di soggiorno è stato scaduto da più di 60 giorni e non e stato chiesto il rinnovo. Per cui, lo straniero che abbia richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno scaduto da meno di 60 giorni non può essere espulso.
Oltre al termine di 60 giorni, la domanda di rinnovo potrebbe essere rigettata in quanto presentata dopo il termine previsti dalla legge, ma non necessariamente.
Infatti, anche il cittadino a cui sia scaduto il permesso di soggiorno da oltre sessanta giorni, può richiedere una particolare autorizzazione per richiedere tardivamente il rinnovo del permesso di soggiorno scaduto.
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